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Gentile Cliente,

il Governo è pronto per dare il via alla fase 2, quella della graduale riapertura, a partire dal prossimo 4 maggio.

Cosa dovranno fare aziende, uffici, hotel, ristoranti, negozi, imprese di costruzione, produttive e manifatturiere per rendere i propri ambienti luoghi di sicuri quando finirà il lockdown?

Il 24 aprile 2020 è stato approvato il nuovo protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, integrando e migliorando quanto già precedentemente stabilito.

E’ necessario adottare misure specifiche per rendere i luoghi di lavoro sicuri:

  • INFORMAZIONE: a tutti i lavoratori e a chiunque entri in azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, circa le disposizioni delle Autorità, le modalità di ingresso in azienda, i comportamenti da adottare in caso di febbre, l’utilizzo dei DPI, ecc.
  • MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA: controllo della temperatura corporea, orari di lavoro, ecc.
  • ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI: procedure specifiche di ingresso, transito e uscita, ecc.
  • PULIZIA E SANIFICAZIONE AZIENDALE: sanificazione periodica dei locali e pulizia giornaliera, procedure straordinarie in caso di persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali. L’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).
  • PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI: fornire appositi kit/dispenser di igienizzazione per fornitori e clienti in visita, nonché mezzi detergenti per le mani da mettere a disposizione dei lavoratori.
  • DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: mascherine, tute, guanti, visiere, ecc.

e ancora altre misure riguardanti l’organizzazione aziendale.

Noi della THEATRE SERVICE SRL, attraverso i nostri consulenti, anche in questa emergenza abbiamo lavorato per trovare soluzioni adeguate alla situazione anche con l'ausilio di nuovi partners. Siamo a disposizione per assicurare un servizio di disinfezione e sanificazione rapido ed efficiente per coloro che sono attivi o che riapriranno dopo il 4 maggio, e resteremo al tuo fianco per ogni esigenza al fine di permettere il graduale ritorno di tutti i lavoratori alle loro attività, assicurandone la necessaria protezione.

In merito ai costi il Governo nei suoi vari decreti ha stabilito un credito di imposta del 50% per le spese di sanificazione fino ad un importo di 20 mila euro proprio per stimolare questa attività fondamentale per la ripresa.

Restiamo a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, infoline: 0985/777861 – cell.338/8009050 - email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 23 febbraio un decreto legge con le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

In relazione alla inattesa diffusione del nuovo coronavirus sul territorio italiano, il Consiglio dei ministri ha approvato il 23 febbraio un decreto-legge recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”.

Ricordiamo che con COVID-2019 o COVID-19 si intende la malattia provocata dal nuovo coronavirus.

Il decreto interviene nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus e prevede, tra l’altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.

Fonte: Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Libretto impianto 2018 e bollino su climatizzatori e condizionatori sono obbligatori in quanto equiparati agli impianti di riscaldamento e per questo devono essere dotati di libretto impianto e sottoposti a controlli periodici ogni 4 anni se hanno una potenza superiore a 10 kw per quelli invernali e 12 kw per quelli estivi.

Dal 19 aprile 2018 fino alle ore 18.00 del 31 maggio 2018, è disponibile sul sito dell’INAIL nella sezione “accedi ai servizi online” l'applicazione informatica per la compilazione della domanda relativa al bando Isi 2017.

Novità in questa versione:

  • Inserito il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 - Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (GU n. 37 del 13/02/2019);
  • Aggiornato il LINK ESTERNO alle tabelle delle tariffe adottate per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII, ulteriormente adeguate ai sensi articolo 1, comma 2) del decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 dall’allegato I alla nota prot. n. 4393 del 04/03/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 con il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019
  • Ventunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO all’Allegato);
  • Inseriti gli interpelli n. 1 del 31/01/2019 e n. 2 del 15/02/2019 e n. 3 del 20/03/2019
  • Modificati gli articoli 74, commi 1 e 2, e 76, commi 1 e 2, ai sensi Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (GU n.59 del 11/03/2019 2018 in vigore dal 12/03/2019);
  • Inserito il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, così come modificato dall’art. 1 del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (GU n.59 del 11/03/2019 2018 in vigore dal 12/03/2019);

Ecco il link per scaricare il decreto aggiornato

http://www.data-storage.it/download/2019/Dlgs_81-Ed-Aprile-2019.pdf

Sono partiti dal primo di settembre i controlli della guardia di Finanza presso le aziende e le Pubbliche Amministrazioni, selezionate in base ai criteri fissati dall’Autorità Garante, per la verifica della conformità e il rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Ecco come si svolgono i controlli e le sanzioni.

Il D.Lgs. 81/08 ci ha consegnato una definizione della figura di preposto, mancante nella legislazione previgente, nonché un elenco degli obblighi posti a carico di tale soggetto.

Il preposto è ora infatti definito “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art. 2 comma 1 lett. e) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81).

E’ stata così finalmente colmata una lacuna normativa - che anche il decreto legislativo 626/94 aveva lasciato inalterata - la quale, a partire dai decreti prevenzionali degli anni ’50, aveva fatto sì che fosse lasciato alla giurisprudenza il compito di delineare la figura e i compiti del preposto per la sicurezza sulla base dei principi generali dell’ordinamento prevenzionistico e, in termini normativi, sulla base dell’art. 4 dei D.P.R. 547/55 e 303/56.
In tal modo, pur in mancanza di una definizione legislativa, gli interpreti si erano fino ad oggi ispirati a norme di legge (art. 4 dei D.P.R. 547/1955 e 303/56; art. 1, comma 4-bis [1],  artt. 4 e 90 del D.Lgs.626/1994) che facevano riferimento al preposto quale figura che sovrintende al lavoro di altri soggetti da lui coordinati, quindi generalmente un operaio specializzato con funzioni di guida e di controllo quale un capo cantiere, capo squadra, capo turno.
Un soggetto le cui attribuzioni e competenze si distinguono nettamente da quelle del datore di lavoro e del dirigente in quanto non afferenti alla fase di programmazione, predisposizione od organizzazione delle misure preventive o protettive e, di conseguenza, non supportate dai corrispondenti poteri a livello finanziario o di intervento sul processo produttivo complessivamente inteso (salvo nell’ipotesi di conferimento al preposto di idonea delega). 
Ciò che compete al preposto, e che emerge anche dall’attuale definizione, è invece il controllo sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa da parte dei soggetti da lui coordinati sotto il profilo della salute e sicurezza, attraverso l’esercizio di  un certo margine di autonomia e di potere nell’impartire ordini ed istruzioni al personale durante l’esecuzione del lavoro.

Come ci ricorda la Suprema Corte in una recente sentenza, “accanto al datore di lavoro sono menzionati dal decreto i dirigenti ed i preposti, dei quali non si dà una espressa definizione, per cui tali qualità discendono dalla loro posizione assunta all'interno delle singole aziende o enti.
Venendo a considerare la figura dei preposti […], la nozione si ricava dall’articolo 1 comma 4- bis che riprende il concetto contenuto nell’articolo 4 dei Decreti del Presidente della Repubblica 547/55 e 303/56, definendoli come i soggetti che sovraintendono all’espletamento delle attività soggette alla normativa prevenzionale.

Con il termine “sovrintendere”, secondo il concorde orientamento della dottrina e della giurisprudenza, si indica l’attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza.

Non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri, intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare.

Con l’articolo 90 del Decreto Legislativo 626/94, così come modificato dal Decreto Legislativo 242/96 è stato ampliato il precetto prevenzionale diretto al preposto [ulteriormente ampliato dal D.Lgs. 81/08, n.d.r.], ma perché possa essere chiamato a risponderne in concreto occorre che utilizzando il criterio guida dell’effettività egli abbia in concreto il potere di intervenire nei compiti precettati, per cui l’area della sua responsabilità viene circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente dalle più ampie indicazioni normative” (Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, sentenza 21 aprile 2006, n. 14192).

Come già ricordato, il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ha provveduto anche a fornire un’esplicitazione degli obblighi del preposto, ed in base al comma 7 dell’articolo 37 come modificato dal D.Lgs. 106/09 (cui rinvia la lettera g) dell’articolo 19), che si attende sia ulteriormente specificato ed integrato da un emanando Accordo Stato-Regioni, “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.”

Operando nella fase del controllo sulla concreta applicazione delle procedure e delle disposizioni impartite al personale, il preposto è dunque il garante della reale funzionalità del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

E’ intuitivo, in quest’ottica, che lo svolgimento adeguato di tale ruolo imponga una preparazione specifica in materia di salute e sicurezza, in termini di formazione, informazione ed esperienza professionale, anche alla luce degli obblighi prevenzionali che sono posti a carico del preposto, il cui corretto adempimento in concreto non può prescindere da una forte e radicata consapevolezza del contenuto degli obblighi stessi, delle modalità del loro adempimento e delle corrispondenti responsabilità.

In tal senso, il legislatore ha opportunamente previsto che il preposto debba ricevere una adeguata e specifica formazione, seguita da un aggiornamento periodico, il tutto “in relazione ai propri compiti”.
A tale previsione vanno aggiunte le indicazioni contenute nell’articolo 15 comma 1 lett. o) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che inserisce tra le misure generali di tutela l’“informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti” e nell’articolo 35 comma 2 lett. d) (“riunione periodica”) secondo cui “nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti […] i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute”.   

Stupiva infatti, nella legislazione precedente al D.Lgs. 8 aprile 2008 n. 81, come nel quadro degli obblighi formativi specifici vi fossero da un lato figure prive di obblighi penalmente sanzionati assoggettate a percorsi formativi specifici (ovviamente in virtù della rilevanza indiscutibile del proprio ruolo in materia di salute e sicurezza), a fronte dall’altra parte dei soggetti inseriti nella line aziendale (datore di lavoro, dirigenti, preposti), su cui gravavano (come oggi) obblighi sanzionati ai sensi degli articoli 89 e ss. del D.Lgs. 626/94, per i quali nulla era stato previsto in termini di contenuti formativi.
Sebbene un obbligo del datore di lavoro di formare adeguatamente i preposti fosse, a parere di chi scrive, desumibile da una interpretazione sistematica del D.Lgs.626/94 e delle norme collegate, è però da dirsi che nell’applicazione pratica da parte delle aziende la mancata previsione di un obbligo formativo specifico in tal senso (previsto invece per altri soggetti quali ad esempio gli addetti alle emergenze, i lavoratori esposti a particolari rischi, l’RLS etc.) faceva sì che frequentemente tale adempimento non venisse concretamente attuato, con gravi danni per l’affidabilità del sistema.
Spesso si riscontrava infatti che i preposti non erano a conoscenza degli obblighi – e connesse responsabilità penali - che l’ordinamento giuridico riconduceva loro per la sola circostanza di esplicare di fatto un’attività di supervisione di altri lavoratori, quindi anche in mancanza di un formale atto di individuazione.
Non va infatti dimenticato che ai fini della sussistenza degli obblighi e delle responsabilità in materia di igiene e sicurezza, in applicazione del principio di effettività, ciò che rileva non è tanto la qualifica formalmente posseduta quanto la circostanza che le mansioni, anche del preposto, siano realmente espletate.

A tale principio è stato finalmente dato un riconoscimento normativo mediante il disposto dell’articolo 299 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in nulla modificato dal D.Lgs. 106/09, che esplicita che la posizione di garanzia relativa a tale soggetto grava altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al preposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in linea di perfetta continuità con un orientamento consolidato della Suprema Corte.

Al fine di individuare tale figura “di fatto” vanno pertanto tenuti in considerazione alcuni indici quali la specializzazione, la competenza, l’ambito di discrezionalità, la posizione gerarchica del preposto i quali costituiscono degli indicatori che, di volta in volta, sono atti ad evidenziare l’eventuale responsabilità di questo soggetto.

Quindi “preposto di fatto” è quel soggetto che pur non avendo un ruolo gerarchico di sovrintendenza nei confronti di altri lavoratori, sia solito impartire ordini non venendo sconfessato dai superiori gerarchici; secondo la Cassazione [2] infatti, perché venga riconosciuta questa posizione di preposto di fatto, “occorre sia che quel lavoratore sia solito dare direttive ed impartire ordini sia che quella preposizione di fatto sia nota e, soprattutto riconosciuta, obbedendo alle direttive e agli ordini, dai lavoratori sui quali viene esercitata”.

Si ricordi poi che, come ricordato a più riprese dalla Suprema Corte, la sovrintendenza spetta al preposto come “compito non esclusivo ma sussidiario, spettando anzitutto al datore di lavoro e ai dirigenti” salvo il datore di lavoro “abbia conferito apposita delega a persona tecnicamente all’altezza” [3] laddove consentito (cfr. art. 16 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81).

Una recente ed interessante sentenza è entrata nel merito del rapporto tra l’obbligo di controllo previsto dall’art. 18 c. 1 lett. f) D.Lgs. 81/08 (che a seguito del D.Lgs. 106/09 è ora anche sanzionato penalmente) a carico del datore di lavoro e dei dirigenti e quello previsto a carico del preposto dall’art. 19 lett. a), precisando quanto segue: “Come ha esattamente affermato l’impugnata sentenza, non è esatta l’affermazione secondo cui, per effetto della entrata in vigore del citato decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, la violazione contestata non preveda più una sanzione penale.
È vero che la lett. f) del primo comma dell’art. 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che fissa gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, non è contemplata dal successivo art. 55 (nella formulazione precedente al decreto legislativo correttivo del 3 agosto 2009, n. 106), che prevede le corrispondenti sanzioni per datore e dirigenti. Tuttavia deve considerarsi che la violazione dell’obbligo di richiedere l’osservanza, da parte dei lavoratori, delle disposizioni sull'uso dei dispositivi di prevenzione degli infortuni resta comunque sanzionata a carico del preposto, come conseguenza dell'analogo precetto che alla lett. a) dell'art. 19 è fissato, appunto, tra gli obblighi di questa categoria di soggetti.
È infatti proprio chi è deputato, dal datore o dal dirigente, con delega [in questo caso incarico, n.d.r.], formale o anche di fatto, a sorvegliare e vigilare sulle modalità di concreto espletamento dell'attività lavorativa ed a verificare, quindi, che il dipendente si attenga alle disposizioni impartite, a dover rispondere del fatto di non aver vigilato sull'uso da parte dei lavoratori dei prescritti dispositivi di prevenzione.
Sicché per il preposto la violazione dell’obbligo in esame resta sanzionata penalmente dall'art. 56, lett. a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, peraltro con pena più lieve rispetto alla lett. b) dell'art. 89 del decreto legislativo n. 626 del 1994.
È possibile però - come è avvenuto nella specie - che il datore di lavoro non deleghi [in termini di incarico, n.d.r.] tale attività di vigilanza ad alcuno preposto.
In tale evenienza questa attività di vigilanza sull'uso dei dispositivi di prevenzione degli infortuni non può che far carico direttamente sul datore di lavoro stesso non potendo farsi discendere dalla mancata delega [meglio: incarico, n.d.r.] ad un preposto l'esonero tout court dall’osservanza di tale norma di prevenzione.
Ne consegue che la condotta omissiva contestata è tuttora sanzionata penalmente a carico del datore nella misura in cui quest’ultimo non abbia delegato [incaricato di, n.d.r.] tale attività di vigilanza ad un preposto e quindi allorché tale attività faccia carico direttamente su lui.” (Cassazione Penale, Sez. III, 3 dicembre 2009 n. 46678.)
 

Fonte: www.puntosicuro.it

Anche quest’anno è stato pubblicato il Bando INAIL ISI a valere per l’anno 2019.

Il nuovo Bando INAIL pubblicato il 20/12/18 mette a disposizione delle imprese 369 milioni di euro (oltre 100 milioni in più rispetto alla scorsa edizione) per interventi che migliorino la salute a la sicurezza dei lavoratori.

Una apposita linea è destinata agli interventi di bonifica dell’amianto.

Tra le novità di quest’anno c’è poi una specifica linea destinata ad interventi di miglioramento della salute e sicurezza nell’ambito dei settori pesca e Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature (identificati con appositi codici ATECO)

Per informazioni contattaci al N° 0985/777861 o invia un'email all'indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pubblicata la norma UNI ISO 45001 per la certificazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

La C.C.I.A.A. di Cosenza ha pubblicato in preinformativa fino al 30/09/2017 il “Bando per la concessione di voucher per lo sviluppo di investimenti innovativi in sistemi di video sorveglianza digitale (cd. "poliziotto elettronico").”

Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche dal 1 ottobre 2017 al 15 novembre 2017.

Il termine di rendicontazione delle spese sostenute è il 30 giugno 2018.

Fonte: www.cs.camcom.gov.it

Il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori portatili è attualmente disciplinato dal D.Lgs. n.188/2008, così come modificato dal D.Lgs. n.21/2011. Al fine di favorire una maggiore efficienza ambientale, il provvedimento si propone, tra l’altro, di realizzare una gestione dei rifiuti di pile e accumulatori portatili che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano indifferenziato.

In particolare, la normativa preveda che vengano organizzati sistemi di raccolta separata tali da consentire agli utilizzatori finali di disfarsi dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, senza che ciò comporti oneri o l'obbligo d’acquisto di nuovi prodotti.

In questo contesto, anche i punti vendita sono chiamati a svolgere il loro ruolo. Ogni distributore (inteso dalla norma come qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce pile e accumulatori portatili ad un utilizzatore finale) deve mettere a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori portatili nel proprio punto vendita. Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti. 

Inoltre, ogni distributore deve esporre in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicata la possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili. L'avviso informa altresì circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori portatili al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente decreto, sulle pile e sugli accumulatori portatili.

I punti vendita che non rispettano tali disposizioni sono soggette a diverse sanzioni. Infatti, il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una pila o un accumulatore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro 150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso. E il distributore che non espone l’avviso al pubblico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.

Per adempiere agli obblighi previsti, lo stesso D.Lgs. n.188/2008 istituisce Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori portatili (CDCNPA), che, tra i suoi compiti, ha quello di organizzare un sistema capillare di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili. I punti vendita sono pertanto tenuti all’iscrizione al CDCNPA, che organizza il ritiro a titolo gratuito.

In particolare, la procedura da seguire per tutti i distributori di pile o accumulatori portatili è la seguente:

  1. Iscrizione al Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori portatili (CDCNPA) alla pagina https://www.cdcnpa.it/raccolta/sistema-di-raccolta/pile-e-accumulatori portatili-portatili;
  2. A seguito dell’iscrizione, Il CDCNPA assegna la responsabilità della raccolta presso i punti iscritti ai Sistemi di Raccolta dei Consorziati su base territoriale (di norma l’area di riferimento è la provincia);
  3. Il Consorziato consegna al distributore il contenitore (Unità di Carico) per la raccolta delle pile esauste insieme alla locandina allegata, da esporre nell’area di vendita.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.cdcnpa.it.

1° maggio il presidente Mattarella: "Sicurezza sul lavoro è tema di civiltà e impegno da non trascurare"

Indicazioni per la valutazione dei rischi secondo il modello delle procedure standardizzate nel comparto della panificazione. Focus sui rischi chimici, sull’esposizione alle polveri di farina, sulle operazioni a maggior rischio e sulla prevenzione.

Nel comparto della panificazione oltre al rischio correlato all’ esposizione alle farine, che può provocare patologie allergiche o respiratorie, ma anche favorire incendi ed esplosioni, ci sono altri rischi correlati all’esposizione ad agenti chimici. Ad esempio in relazione alle attività di pulizia degli ambienti di lavoro e all’inalazione e/o contatto con prodotti pericolosi.

In queste attività ci può essere inalazione e contatto con i prodotti pericolosi utilizzati, ad esempio in riferimento all’uso di detergenti, disinfettanti, disincrostanti, ...

In particolare i disincrostanti sono “prodotti acidi forti (muriatico, fosforico, solforico e formico), quindi pericolosi, da usare con molta attenzione e solo se assolutamente necessario, comunque sempre indossando i DPI”.

Ecco alcune misure di prevenzione e protezione:

  • “prediligere l’acquisto di prodotti con pericolosità bassa, anche a base naturale;
  • assicurarsi l’etichetta sia intatta e ben visibile la classificazione di pericolo;
  • evitare l’uso dei prodotti a contatto con superfici calde;
  • nella scelta dei detergenti individuare prodotti di semplice composizione senza l’aggiunta di coloranti o profumi;
  • non miscelare mai prodotti fra di loro, se questo non è previsto in etichetta;
  • informazione e formazione degli operatori addetti sui rischi e sulle modalità di lettura dell’etichetta;
  • uso di dispositivi di protezione individuale quali guanti, occhiali, mascherine ecc”.

Particolare attenzione è da dedicarsi proprio alla valutazione del rischio chimico nel settore, con particolare riferimento all’esposizione a polveri e alle malattie a carico dell’apparato respiratorio determinate dall’inalazione di polveri di farina di frumento e/o additivi aggiunti all’impasto.

Si indica, infatti, che la farina è un prodotto naturale che “contiene varie sostanze che possono causare allergie, sensibilizzazioni respiratorie e, all’aumentare dell’esposizione, asma. I fattori che contribuiscono all’insorgenza delle patologie sono le cattive condizioni igienico-ambientali, la scarsa pulizia degli ambienti e la mancanza di procedure per la gestione del rischio, soprattutto nelle aziende artigianali”.

Si segnala poi che le operazioni a maggior rischio espositivo sono quelle relative al “caricamento delle macchine impastatrici (che nel caso dei forni artigianali viene effettuato manualmente dall’operatore mediante svuotamento dei sacchi di farina all’interno del contenitore), seguite da quelle della preparazione dell’impasto e della pulizia degli ambienti di lavoro. In queste fasi dunque bisogna avere particolare cura nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione atte ad evitare l’inalazione di polveri di farina”.

Queste alcune misure di tutela che “se intraprese riducono il rischio di esposizione da un livello elevato ad uno medio-basso, ciò non esclude la necessità di una valutazione più approfondita per determinare l’entità del rischio”:

  • installazione di appositi silos “nei quali la farina viene conservata e da cui giunge direttamente all’interno dell’impastatrice mediante un sistema automatizzato azionato dall’operatore”;
  • “l’operazione di svuotamento dei sacchi nell’impastatrice viene effettuata in maniera tale da evitare la creazione di nubi di farina”;
  • “le operazioni di pulizia vengono effettuate evitando lo spolveramento con tecniche manuali ma utilizzando macchine aspiratrici”;
  • “gli operatori seguono le istruzioni ricevute al fine di limitare la formazione di nubi di polvere durante la manipolazione della farina”;
  • si evita che “sui tavoli durante la spolveratura manuale non si formino nubi eccessive di polvere”.

Concludiamo riportando alcuni provvedimenti che gli operatori possono adottare per migliorare la prevenzione:

  • “attivare l’eventuale sistema di captazione (aspirazione) della polvere;
  • maneggiare con cura i prodotti confezionati (sacchi) riducendo al minimo l’altezza al di sopra della base del contenitore in cui vengono versati;
  • aprire con cura le confezioni nella base del contenitore (es. bacinella) e versarne il contenuto lentamente per contenere la dispersione di polvere all’interno della stessa;
  • utilizzare dei coperchi sulle macchine, anche temporanei, per ridurre al minimo le aperture limitando fuoriuscite di polvere;
  • effettuare operazioni di spolveratura manuale con cura per evitare la dispersione di polvere, utilizzando la farina in piccoli quantitativi”.    

Fonte: www.puntosicuro.it

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